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Diritti del passeggero

INFORMAZIONI SUI DIRITTI DEL PASSEGGERO NEI CASI DI NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE E RITARDO DEL VOLO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regola- mento (CEE) n. 295/91

 

  • NEGATO IMBARCO: IL PASSEGGERO NON VIENE IMBARCATO A CAUSA DELL’ECCESSIVO NUMERO DI PRENOTAZIONI
  • CANCELLAZIONE DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO IL VOLO NON VIENE OPERATO
  • RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL’ AEROMOBILE È RITARDATA RISPETTO ALL’ORARIO DI PARTENZA PREVISTO

 

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

 

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo
  • ha una prenotazione confermata
  • si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata

 

Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ne ha diritto il passeggero:

  • che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, di- rettamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

 

 

FORME DI TUTELA PER NEGATO IMBARCO

 

APPELLO AI VOLONTARI che la compagnia aerea deve effettuare in un primo momento per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:

 

  • COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla

 

Distanza percorsa:

 

  • VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM: euro 250
  • VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM: euro 400
  • VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM: euro 250
  • VOLI INTERNAZIONALI TRA 1500 KM E 3500 KM: euro 400
  • VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM: euro 600

 

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.

 

  • RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

 

oppure in alternativa

 

  • RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili
  • ASSISTENZA:
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
    • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

 

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.

 

 

FORME DI TUTELA PER LA CANCELLAZIONE DEL VOLO

 

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:

 

  • RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

 

oppure in alternativa

 

  • RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili
  • ASSISTENZA:
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
    • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

 

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.

 

  • IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intra- comunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
    • VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM: euro 250
    • VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM: euro 400
    • VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM: euro 250
    • VOLI INTERNAZIONALI TRA 1500 KM E 3500 KM: euro 400
    • VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM: euro 600

 

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.

 

LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA NON È DOVUTA nel caso in cui

 

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione:
  • con almeno due settimane di preavviso
  • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
  • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto

 

 

FORME DI TUTELA PER RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO

 

Il passeggero ha diritto a:

 

  • ASSISTENZA:
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
    • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

 

IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

 

  • VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM: ritardo del volo di almeno 2 ore
  • VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM: ritardo del volo di almeno 3 ore
  • VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM: ritardo del volo di almeno 2 ore
  • VOLI INTERNAZIONALI TRA I 1500 KM E 3500 KM: ritardo del volo almeno 3 ore
  • VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500KM: ritardo del volo di almeno 4 ore

 

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.

 

  • RINUNCIA AL VOLO: se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

 

Come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia europea del Novembre 2009, nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo, raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, gli stessi potrebbero avere diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.

 

Il Vettore, al fine di ridurre tempi e spese legali nella definizione dei reclami, favorisce la composizione bonaria delle controversie mediante l'utilizzo di sistemi alternativi a quello del contenzioso giudiziale, anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza, invitando i passeggeri ad aderire personalmente o a mezzo dell'assistenza della Rete dei Centri Europei dei Consumatori, cui è possibile rivolgersi anche per informazioni sui diritti dei passeggeri, mediante consultazione dell'indirizzo internet www.ecc-netitalia.it. Inoltre, i passeggeri che abbiano subìto disservizi per violazioni del Reg. (CE) n. 261/2004 per i casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e del Reg. (CE) n. 1107/2006 in materia di tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, possono esprimere il tentativo di conciliazione attraverso la piattaforma ConciliaWeb